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Fermo Linux Users Group - Marche - Italy (Statuto)


L’associazione culturale FermoLUG Gruppo Utenti Linux di Fermo si batte per le libertà digitali, per la diffusione del software libero, in particolare GNU/Linux (es. UbuntuDebian, o altre distribuzioni) e contro il "digital divide".

Statuto del FermoLUG

E’ stata formalmente costituita l’Associazione Culturale denominata “FERMOLUG”. Tutti coloro che fossero interessati ad iscriversi al FermoLUG, la quota sociale è pari a 10€.

ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione FERMOLUG - Fermo Linux Users Group.

ART. 2 SEDE

L’Associazione ha sede in via [OMISSIS] 63023 Fermo (FM)

ART. 3 SCOPI

L’Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza, l’uso e lo sviluppo del software libero e dell’Open Source, con particolare riferimento ai sistemi GNU/Linux.

L’Associazione non ha scopo di lucro; essa si propone di promuovere attività di studio e di ricerca, organizzando convegni, seminari, incontri nonchè quanto altro sia reputato utile ai fini dello scopo statutario.

ART. 4 FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI

Il Fondo comune dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti derivanti eventualmente anche da manifestazioni culturali previste negli scopi del presente statuto;
  4. dalle quote sociali;
  5. da ogni altra entrata, approvata dal Consiglio Direttivo, che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario è chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 6 SOCI

I Soci si dividono in: fondatori, ordinari e sostenitori. Sono Soci Fondatori coloro che promuovono la costituzione della Associazione.

Oltre ai soci fondatori, possono essere soci dell’Associazione in qualità di Soci Sostenitori, enti pubblici ed enti privati organizzazioni ed istituzioni a carattere nazionale ed internazionale e singoli cittadini che ritengono di poter contribuire a sviluppare le iniziative che l’Associazione vorrà promuovere.

Sono Soci Ordinari i restanti iscritti all’associazione che non appartengono alla tipologia di soci fondatori e sostenitori.

Tutti i Soci avranno diritto di fruire dei servizi organizzati nell’ambito dell’Associazione a loro favore.

L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi.

La quota di associazione annua viene decisa da apposita delibera dell’Assemblea.

La qualità di socio si perde in caso di:

  1. dimissioni, comunicate con lettera al Presidente;
  2. mancato versamento delle quote sociali;
  3. per incompatibilità agli obblighi statutari o indegnità;
  4. per decesso o scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica, o associazione. La inadempienza agli obblighi statutari e l’incompatibilità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità verrà dichiarata dall’Assemblea su proposta di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

ART. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i soci, si riunisce almeno due volte l’anno, le sue delibere legalmente adottate obbligano tutti i soci.

L’Assemblea approva il programma, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo.

ART. 9 CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata per iscritto anche utilizzando strumenti informatici e telematici, dal Presidente almeno sette giorni prima dalla data fissata per la prima convocazione, precisando il luogo, giorno, ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Le modalità tecniche riguardo alla convocazione per iscritto verranno stabilite con apposito regolamento.

L’Assemblea deve essere comunque convocata quando ne facciano richiesta un terzo dei soci.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

ART.10 PRESIDENTE

L’Assemblea è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale, dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

ART. 11 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La partecipazione all’Assemblea può essere delegata per iscritto esclusivamente ad un altro socio; ciascun socio non potrà rappresentare più di un socio assente.

ART. 12 MODIFICHE STATUTARIE

Per le modifiche statutarie è necessario il parere favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea. Dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, a maggioranza, un Vice Presidente, che svolge funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, un Tesoriere responsabile della tenuta contabile dell’Associazione, nonchè della gestione e dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio, ed un Segretario con le funzioni di provvedere alla tenuta dei registri e della documentazione inerente alle attività dell’Associazione, dare attuazione alle delibere del Consiglio, curare le comunicazioni degli avvisi all’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigere i verbali delle riunioni.

ART. 14 FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione, eletto dall’Assemblea, è il legale rappresentante dell’Associazione. Presiede l’Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esperisce gli affari correnti di ordinaria amministrazione, adotta provvedimenti straordinari ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, ed attribuisce di volta in volta poteri specifici ad altri Consiglieri.

Costituisce ove ne ravvisi l’opportunità, speciali Commissioni consultive per lo studio di particolari problemi ovvero per lo svolgimento di particolari attività.

Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 15 FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il fondo comune dell’Associazione è costituito dalle quote e dai contributi dei soci, da contributi di enti pubblici e privati, da proventi vari.

L’esercizio finanziario decorre dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

ART. 16 DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio netto sarà devoluto ad associazioni aventi scopo analogo a quello contemplato nell’ART.3 del presente Statuto, aventi fini non di lucro.

A tal fine l’Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.